Dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, con la circolare 96/2022 e con il messaggio 3106/2022, l’INPS ha finalmente fornito le indicazioni per l’ottenimento dell’indennità una tantum di mille euro prevista per i lavoratori e le lavoratrici fragili che, nel 2021, per effetto della particolare mansione a cui erano adibiti, non potevano svolgere l’attività lavorativa in modalità agile e che avevano diritto ad astenersi dal lavoro, a fronte di certificazione medica, equiparando la malattia al ricovero ospedaliero. Poiché l’emergenza pandemica si è protratta per tutto il 2021, questi lavoratori, superando il limite massimo indennizzabile dall’INPS, si sono trovati con periodi di assenza per malattia non retribuiti.
Destinatari: Sono destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori fragili dipendenti del settore privato, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia presso l’INPS, che hanno percepito nel 2021 la tutela prevista (art. 26 c. 2 D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020).
Il trattamento economico non è riconosciuto ai collaboratori familiari (colf e badanti), agli impiegati dell’industria, ai quadri (industria e artigianato), ai dirigenti, ai portieri, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Requisiti: Occorre possedere cumulativamente i seguenti requisiti:
• essere stato nel 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
• avere presentato nel 2021 uno o più certificati di malattia in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità (L. 104/1992) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
• avere raggiunto nel 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
• non avere reso nel 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.
Periodo massimo indennizzabile: L’INPS, nella circolare 96/2022, illustra a titolo esemplificativo e non esaustivo, le categorie dei lavoratori del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS e il relativo periodo massimo indennizzabile di malattia previsto dalla specifica normativa di riferimento. Inoltre, chiarisce che, ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile, vengono considerate sia le giornate di malattia (art. 26 c. 2 D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020), sia quelle certificate per altre tipologie di evento morboso.
Compatibilità: Il bonus ai lavoratori fragili è compatibile con altre indennità o prestazioni percepite dal richiedente e non concorre alla formazione del reddito.
Come e quando presentare la domanda: Si può presentare domanda telematica “Bonus lavoratori fragili” attraverso i consueti canali, tra cui gli Enti di Patronato, entro il 30 novembre 2022.
Per informazioni ed assistenza sulla presentazione della domanda, contatta la sede più vicina a te di INCA Campania.